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Sez. 3, Sentenza n. 2279 del 02/02/2006 (Rv. 586556 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Clausola di proroga tacita o di rinnovazione del contratto di fideiussione - Vessatorietà - Disciplina dell'art. 1469 bis cod. civ. anteriormente alle modifiche di cui alla legge n. 526 del 1999 - Presupposto - Qualificazione soggettiva di consumatore del garante - Necessità - Insussistenza nel caso della fideiussione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586556-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 1469 bis cod. civ. - nella versione anteriore alla modifica apportatavi dalla legge comunitaria n. 526 del 21 dicembre 1999 - è richiesto che il contratto abbia ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di un servizio da parte di un soggetto che agisce come titolare di un'attività imprenditoriale o professionale, ipotesi che non ricorre, di per sé, con riguardo alla fideiussione. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la configurazione di una causa di nullità nel contratto di prestazione della garanzia in favore di una società di assicurazioni prestata da singoli soci che non svolgevano professionalmente la prestazione di un servizio assicurativo di garanzia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1469

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)