diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 9334 del 11/06/1999 Ud. (dep. 22/07/1999) Rv. 214254 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Domanda di sequestro conservativo - davanti al giudice civile in pendenza di ricorso per cassazione - Revoca tacita - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214254-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE

In tema di costituzione di parte civile, la revoca tacita consegue se la parte civile promuove davanti al giudice civile la medesima azione "per le restituzioni e il risarcimento del danno", prevista dall'art. 74 cod. proc. pen. Tale non è la domanda al giudice civile di sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento del danno, cui sia stato condannato, anche in forma generica, l'imputato con sentenza penale da lui impugnata con ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)