diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 28753 del 08/06/2005 Ud. (dep. 29/07/2005) Rv. 232298 - 01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - revoca - IN GENERE | Costituzione di parte civile e successivo promuovimento dell'azione davanti al giudice civile - Mancata determinazione nell'atto di citazione civile successivamente proposto degli elementi di autonomia connotanti la diversità della nuova domanda risarcitoria o restitutoria - Revoca "tacita" della costituzione di parte civile, ex art. 82, comma secondo, cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232298-01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - revoca - IN GENERE

Sussistono i presupposti della revoca "tacita" della costituzione di parte civile, qualora nell'atto di citazione, successivamente proposto davanti al giudice civile, non siano determinati gli elementi di autonomia che contraddistinguono la diversità della nuova domanda risarcitoria o restitutoria, in guisa da realizzare una inequivoca coincidenza fra le due domande civili e, quindi, un duplice esercizio della medesima azione che integra l'ipotesi della revoca di cui all'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)