Sez. 5, Sentenza n. 10666 del 07/07/2003 (Rv. 564863 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Atto di costituzione di un fondo patrimoniale - Natura - Imposta proporzionale ex artt. 1, 3 o 9 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Imposta in misura fissa ex art. 11 della tariffa medesima - Applicazione - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
L'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 del cod. civ., non è un atto traslativo a titolo oneroso, né un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né, infine, un atto avente natura meramente ricognitiva, bensì una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello precedente, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, in quanto vincola l'utilizzazione dei beni e dei frutti solo per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ne consegue, in tema di imposta di registro, che il regime di tassazione di tale atto non è quello dell'imposta proporzionale, di cui agli artt. 1 (atti traslativi a titolo oneroso), 9 (atti diversi, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), o 3 (atti di natura dichiarativa) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ma va individuato nella categoria residuale disciplinata dall'art. 11 della tariffa stessa, con conseguente applicabilità dell'imposta nella misura fissa ivi indicata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 9, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)