Sez. 5, Sentenza n. 8289 del 26/05/2003 (Rv. 563552 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Atto di costituzione di un fondo patrimoniale - Natura - Imposta fissa ex art. 11 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 - Applicazione - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. non ha natura dichiarativa, enunciativa o accertativa di una situazione giuridica preesistente, perché determina un "quid novi", un vincolo di destinazione dei beni confluiti nel fondo e dei loro frutti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e non ha ad oggetto prestazioni patrimoniali, perché si limita a porre il suddetto vincolo, senza incidere sulla titolarità della proprietà dei beni e senza che insorgano posizioni di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare. Ne consegue che l'imposta di registro è applicabile nella misura fissa prevista dall'art. 11 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e non nella misura proporzionale indicata dall'art. 9 della stessa Tariffa (nè in quella di cui al precedente art. 3).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 9, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 11, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)