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Sez. 5, Sentenza n. 8162 del 06/06/2002 (Rv. 554902 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Atto di costituzione di un fondo patrimoniale - Imposta proporzionale di registro di cui agli artt. 1, 3 o 9 della Tariffa allegata al d.P.R., n. 131 del 1986 - Esclusione - Imposta in misura fissa ex art. 11 della Tariffa cit. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554902-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, il regime di tassazione dell'atto costitutivo di un fondo patrimoniale non è né quello stabilito dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (atti traslativi a titolo oneroso), né quello previsto dall'art. 3 della Tariffa al citato d.P.R. n. 131 (atti di natura dichiarativa), e neppure quell'altro disciplinato dall'art. 9 della stessa Tariffa (atti diversi, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), ma va individuato nella categoria residua di atti prevista dall'art. 11 dello stesso testo normativo, tassati nella misura fissa ivi prevista. Infatti, l'atto costitutivo del patrimonio familiare non ha natura ricognitiva, ma solo costitutiva: esso muta il regime giuridico del bene, costituendolo in patrimonio separato, pur senza che sia creata una nuova soggettività patrimoniale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)