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Sez. L, Sentenza n. 12087 del 18/08/2003 (Rv. 565916 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Lavoratore a tempo parziale di tipo verticale - Diritto alla indennità per malattia ricadente nel periodo di inattività - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565916-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA

L'indennità di malattia, dovuta in relazione alla perdita che il lavoratore ammalato subisce a causa della sospensione dell'attività lavorativa, non è dovuta al lavoratore impiegato a tempo parziale di tipo cosiddetto verticale a base annua che si ammali all'interno di un periodo di inattività, in cui, non avendo diritto ad alcuna retribuzione, non subisce alcuna perdita retributiva in conseguenza della malattia.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/01/1939 num. 7, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 30, Decreto Legge 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 38 art. 5, Legge 11/01/1943 num. 38 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)