Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 05/06/1984 Cc. (dep. 04/07/1984) Rv. 165166 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ORDINANZA DI RIGETTO - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE APPARENTE - CONDIZIONI - LEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ORDINANZA DI RIGETTO - MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE APPARENTE - CONDIZIONI - LEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA - ESCLUSIONE.*
Qualora, nel rigettare l'istanza di libertà provvisoria, il giudice di merito non valuti le eventuali esigenze di ordine processuale o il pericolo, per la difesa della collettività, dell'imputato e, quindi, non sottolinei in concreto gli elementi attraverso cui dalla gravità del reato, peraltro enunciata sic et simpliciter, scaturisca quella esigenza ostativa alla libertà provvisoria, si è in presenza di un provvedimento solo apparentemente motivato. Ne consegue una palese violazione dell'essenziale principio secondo cui il giudice, nella motivazione dei suoi provvedimenti, non può richiamarsi a formule di stile o fare riferimento a criteri astratti, ma deve fondarsi su concreti elementi di riscontro. (V mass n 162072; (V mass n 162057).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)