Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 21/12/1983 Cc. (dep. 10/01/1984) Rv. 162072 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO - USO DI FORMULE DI STILE - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AD ELEMENTI OGGETTIVAMENTE RISCONTRABILI - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO - USO DI FORMULE DI STILE - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AD ELEMENTI OGGETTIVAMENTE RISCONTRABILI - NECESSITÀ.*
In tema di diniego del beneficio della libertà provvisoria, l'uso di formule di stile, per la loro estrema genericità, non dà ragione del provvedimento e consente l'elusione della garanzia costituzionale della motivazione, senza che sia comprovata la persistenza delle ragioni di cautela processuale, mentre nel negare il beneficio è necessario far ricorso ad argomenti oggettivamente riscontrabili, non potendosi ammettere, in un settore caratterizzato da discrezionalità vincolata, l'uso di formule indeterminate e, come tali, incontrollabili. (V mass n 159505; (V mass n 154289).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)