diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2071 del 05/12/1983 Cc. (dep. 10/01/1984) Rv. 162057 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ORDINANZA DI RIGETTO - MOTIVAZIONE - CRITERI - OTTEMPERANZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1983-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162057-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ORDINANZA DI RIGETTO - MOTIVAZIONE - CRITERI - OTTEMPERANZA - EFFETTI.*

Qualora l'ordinanza di rigetto del beneficio della libertà provvisoria sia motivata sulla entità della pena, sul tipo di reato contestato e sull'allarme sociale che tale reato produce, essa va annullata per violazione dei criteri indicati dall'art. 1, terzo comma legge 22 maggio 1975 n. 152. Infatti, il tipo di reato, in Mancanza di un generale divieto legislativo è elemento di per sè irrilevante ai fini della concedibilità o meno del beneficio; l'allarme sociale, come atteggiamento soggettivo dei terzi, estrinseco alla condotta e alla personalità dell'imputato, non può esaurire la prognosi di particolare e qualificata pericolosità, imposta dal richiamato art. 1; l'entità della pena inflitta è, infine, elemento generico ed inidoneo allo scopo, non potendo da esso dedursi in modo obiettivo quella prognosi. (V mass n 156852; (contra mass n 159455).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)