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Sez. 5, Sentenza n. 4514 del 13/01/2026 Cc. (dep. 03/02/2026) Rv. 289453-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Domanda di revisione - Inammissibilità “de plano” - Annullamento in sede di legittimità - Conseguenze - Decreto di citazione a giudizio - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289453-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'annullamento in sede di legittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione, adottata con procedura "de plano", vincola i giudici d'appello a dare corso al giudizio di revisione con il decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 636 cod. proc. pen., attesi il dato testuale dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. e ragioni logico-sistematiche di funzionalità del complessivo "iter" procedimentale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)