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Sez. 4, Sentenza n. 9209 del 19/09/2013 Cc. (dep. 25/02/2014) Rv. 259266 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dichiarazione d'inammissibilità della domanda di revisione - - Annullamento da parte della Cassazione - Poteri del giudice del rinvio.
Stato
decisa il 2013-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259266-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'annullamento da parte della Corte di cassazione della dichiarazione di inammissibilità della domanda di revisione non vincola il giudice di rinvio all'emissione del decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 636 cod. proc. pen., ma obbliga solo ad una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti per la sua emissione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)