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Sez. 1, Sentenza n. 47711 del 22/09/2011 Cc. (dep. 21/12/2011) Rv. 252187 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inammissibilità della domanda di revisione - Annullamento in Cassazione - Poteri del giudice di rinvio.
Stato
decisa il 2011-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252187-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'annullamento in sede di legittimità della dichiarazione di inammissibilità della domanda di revisione non vincola il giudice di rinvio all'emissione del decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 636 cod. proc. pen., ma impone unicamente una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti per la sua emissione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)