Sez. 3, Sentenza n. 12015 del 20/11/1995 (Rv. 494713 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Successiva alla costituzione - Utilizzazione come fonte di prova - Esibizione di udienza - Menzione nel relativo verbale - Necessità - Limiti.
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI
Per il disposto degli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ., gli atti e i documenti di parte prodotti dopo la costituzione, se esibiti in udienza, devono essere menzionati nel relativo verbale ai fini della loro utilizzazione come fonte di prova, salvo che la controparte ne abbia accettato l'esibizione, anche implicitamente, col discuterne il valore ed infirmarne il contenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)