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Sez. 3, Sentenza n. 5835 del 05/11/1981 (Rv. 416567 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - FORMALITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416567-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - FORMALITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

A norma degli artt. 74 e 87 delle Disposizioni di attuazione cod. proc. civ., gli Atti e i documenti di parte prodotti prima della Costituzione in giudizio devono essere elencati in apposito indice del fascicolo che li contiene, controllato e sottoscritto dal cancelliere; mentre quelli prodotti dopo la Costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti e, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale. L'inosservanza di tali adempimenti preclude alla parte la possibilità di utilizzare i propri documenti come fonte di prova, salvo che si accerti che la controparte, interessata a far valere l'irregolarità dell'esibizione, avendone avuto conoscenza, abbia accettato l'esibizione stessa, anche implicitamente, col discuterne il valore ed infirmarne il contenuto. (Conf 1643/76, mass n 380414; (Conf 1732/66, mass n 323372).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)