Sez. 5, Sentenza n. 10264 del 21/04/2008 (Rv. 602821 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | IVA - Vendita di unità immobiliari - Cooperativa edilizia - Sostituto d'imposta - Esclusione - Soggetto passivo dell'imposta - Sussistenza - Rivalsa - Soci assegnatari - Sussistenza - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE
In materia di IVA, nel caso di vendita di unità immobiliari, la cooperativa edilizia è tenuta al pagamento dell'imposta non quale mero sostituto d'imposta, ma come titolare del relativo obbligo, pur conservando il diritto di addebitarla, a titolo di rivalsa, al cessionario; ne consegue che i soci assegnatari hanno diritto di pagare alla cooperativa solo quanto effettivamente la legge fiscale richiede a tale titolo, tenuto conto delle agevolazioni a ciascuno spettanti, e di ottenere il rimborso dell'eventuale eccedenza riconosciuta dall'erario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 2 n. 6, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)