Sez. 1, Sentenza n. 23181 del 27/10/2006 (Rv. 593458 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Cooperativa edlizia - IVA sull'assegnazione di immobili - Rivalsa sul cessionario - Diritto - Sussistenza - Responsabilità per omessa dichiarazione - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE
In tema di IVA, l'art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972, che, al primo comma, stabilisce che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario è applicabile all'ipotesi della imposta dovuta sulle assegnazioni di immobili effettuate da una cooperativa edilizia (cedente) al socio assegnatario (cessionario), con la conseguenza che la cooperativa può ripetere dal cessionario l'importo versato a seguito di avviso di accertamento con cui l'ufficio finanziario abbia rettificato l'imposta dovuta sulle assegnazioni, senza che il cessionario possa opporre la responsabilità degli organi della cooperativa per l'omessa indicazione dell'importo evaso, che non rileva ai fini dell'esistenza del tributo e del conseguente obbligo del soggetto onerato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)