Sez. 1, Sentenza n. 11549 del 19/05/2009 (Rv. 608081 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Assegnazione di alloggi da parte di una cooperativa edilizia - Obbligo di rivalsa nei confronti del socio assegnatario - Limiti - Riferimento alla misura del tributo evaso - Necessità - Interessi e sanzioni derivanti da condotte inadempienti dell'organo amministrativo - Computabilità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la cooperativa edilizia che abbia assegnato un appartamento al socio è tenuta, in qualità di cedente, a rivalersi nei confronti del cessionario della maggiore imposta accertata dall'Ufficio in riferimento alla medesima cessione. Detta rivalsa, tuttavia, non comprende le componenti accessorie del debito, come gli interessi e le sanzioni, le quali, in quanto siano conseguenza della condotta inadempiente degli amministratori agli obblighi inerenti la carica, devono ritenersi estranee all'area della rivalsa contemplata nelle disposizioni generali di cui al titolo I del menzionato decreto. (Nella specie, l'organo amministrativo era rimasto inadempiente alle prescrizioni del d.P.R. n. 633 del 1972, avendo indicato, nella fattura e nelle dichiarazioni, un prezzo inferiore al valore normale).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)