Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024 (Rv. 672532-01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE | Spese per consulenza tecnica di parte - Ripetibilità - Eccezioni. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - In genere.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)