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Sez. 3, Ordinanza n. 6949 del 23/03/2026 (Rv. 678452-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Spese di consulenza tecnica di parte - Liquidazione d'ufficio - Dimostrazione del relativo esborso - Necessità - Esclusione - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2026-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678452-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

La nomina di un consulente di parte fa presumere che la parte abbia assunto l'obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell'art. 1709 c.c., con la conseguenza che la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all'art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dalla

dimostrazione del relativo esborso, salvo che l'altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia stato altrimenti estinto.

Cod. Civ. art. 1709, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)