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Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013 (Rv. 624396 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE | Spese per consulenza tecnica di parte - Ripetibilità - Eccezioni.
Stato
decisa il 2013-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624396-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE

Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)