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Sez. 1, Sentenza n. 4101 del 20/06/1986 (Rv. 446896 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - IN GENERE - PRODOTTI PETROLIFERI - PAGAMENTO - DILAZIONE - INTERESSI - SAGGIO PREVISTO DALL'ART. 3 QUATER D.L. 6 LUGLIO 1974 N. 251 - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1986-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446896-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - IN GENERE - PRODOTTI PETROLIFERI - PAGAMENTO - DILAZIONE - INTERESSI - SAGGIO PREVISTO DALL'ART. 3 QUATER D.L. 6 LUGLIO 1974 N. 251 - DECORRENZA.*

In tema d'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, il maggior saggio d'interesse per la dilazione nel pagamento, contemplato dall'art. 3 quater del d.l. 6 luglio 1974 n. 251, introdotto con la legge di conversione 14 agosto 1974 n. 346, riguarda i versamenti che vengano effettuati a partire dalla data della pubblicazione di detta legge, cioè dal 17 agosto 1974, poiché la norma medesima prevede espressamente l'applicabilità del nuovo tasso dal momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, così escludendo che la sua operatività, in considerazione del carattere innovativo dello emendamento, possa essere spostata alla scadenza del normale periodo di "vacatio legis" di cui all'art. 73 della Costituzione. (V 4173/84, mass n 436125; (V 4126/83, mass n 429074).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 73, Costituzione art. 77, Decreto Legge 06/07/1974 num. 251 art. 3 quater, Legge 14/08/1974 num. 346 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)