Sez. 1, Sentenza n. 4126 del 16/06/1983 (Rv. 429074 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS PETROLIFERI - DILAZIONE NEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - SAGGIO DI INTERESSE PREVISTO DALL'ART. 3 QUATER D.L. N. 251 DEL 1974, INSERTO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 346 DEL 1974 - AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS PETROLIFERI - DILAZIONE NEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - SAGGIO DI INTERESSE PREVISTO DALL'ART. 3 QUATER D.L. N. 251 DEL 1974, INSERTO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 346 DEL 1974 - AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE.*
In tema d'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, l'art. 3 quater del d.l. 6 luglio 1974 n. 251, inserito con la legge di conversione 14 agosto 1974 n. 346, il quale fissa un maggior saggio di interesse per la dilazione nel pagamento dell'imposta medesima, con riguardo ai versamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, si riferisce alla data di pubblicazione di quest'ultima (14 agosto 1974), tenuto conto dell'espressa volontà del legislatore di far coincidere il giorno dell'operatività dell'emendamento con quello dell'entrata in vigore della legge di conversione, escludendo l'applicabilità della "vacatio legis" (art. 73 della Costituzione). (Conf 2299/83; (Conf 6448/80, mass n 410205).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 73, Costituzione art. 77, Decreto Legge 06/07/1974 num. 251 art. 3 quater, Legge 14/08/1974 num. 346 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)