Sez. 1, Sentenza n. 4173 del 16/07/1984 (Rv. 436125 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS PETROLIFERI - DISCIPLINA EX ART. 3 QUATER DEL D.L. N. 251 DEL 1974 SUL REGIME FISCALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI - AMBITO DI APPLICAZIONE - DECORRENZE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS PETROLIFERI - DISCIPLINA EX ART. 3 QUATER DEL D.L. N. 251 DEL 1974 SUL REGIME FISCALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI - AMBITO DI APPLICAZIONE - DECORRENZE.*
L'art. 3 quater del d.l. 6 luglio 1974 n. 251 sul regime fiscale dei prodotti petroliferi, inserito con la legge di conversione 14 agosto 1974 n. 346, il quale fissa un maggior saggio d'interesse per il versamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione, pur entrando in vigore, in considerazione della sua portata innovativa, non alla data di pubblicazione di detta legge di conversione, ma dopo la scadenza dell'ordinario periodo di "vacatio legis" previsto dall'art. 73 della Costituzione, trova applicazione retroattiva a partire dalla suddetta data di pubblicazione (17 agosto 1974), in forza dell'espressa disposizione contenuta nel quarto comma della norma medesima, con la conseguenza che anche i versamenti effettuati nel periodo di "vacatio legis" (dal 17 agosto all'1 settembre 1974) restano soggetti al nuovo livello d'interesse. (V 2299/83, mass n 427143; (V 3014/82, mass n 420942).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 73, Decreto Legge 06/07/1974 num. 251 art. 3 quater, Legge 14/08/1974 num. 346 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)