Sez. 1, Sentenza n. 8177 del 29/08/1997 (Rv. 507282 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Arbitri autorizzati a regolare lo svolgimento del giudizio secondo quanto ritenuto opportuno - Principio del contraddittorio - Rispetto - Necessità - Fattispecie in tema di concessione, ad una parte, di facoltà di deposito di documenti o memorie anche oltre il termine già fissato, in assenza di comunicazione dell'avvenuto deposito e di assegnazione di un termine per osservazioni, all'altra parte.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI
La norma contenuta nel terzo comma dell'art. 816 cod. proc. civ. - in base alla quale gli arbitri, anche quando hanno la facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, debbono, in ogni caso, assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie ed esporre le loro repliche - ha carattere inderogabile, perché il principio del contradditorio attiene all'ordine pubblico. Da ciò consegue che, una volta concessa ad una parte la facoltà di depositare documenti (o memorie) oltre il termine già fissato per tale adempimento, deve ritenersi violato il principio del contraddittorio se all'altra parte non sia data comunicazione dell'avvenuto deposito, né venga assegnato un termine per eventuali osservazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)