diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4639 del 15/07/1988 (Rv. 459526 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LE DECISIONI DI DETTO CONSIGLIO - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE - PRESUPPOSTI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO DA PARTE DEL RICORRENTE PRIVO DEI PRESCRITTI REQUISITI - INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTO.*
Stato
decisa il 1988-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459526-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LE DECISIONI DI DETTO CONSIGLIO - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE - PRESUPPOSTI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO DA PARTE DEL RICORRENTE PRIVO DEI PRESCRITTI REQUISITI - INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTO.*

Il principio secondo il quale la difesa personale della parte postula la sua iscrizione nell'albo degli avvocati e procuratori e l'abilitazione ad esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito trova applicazione pure con riguardo al ricorso per Cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, soggetto alle ordinarie regole del giudizio di legittimità, e comporta l'inammissibilità di tale ricorso, ove sottoscritto dallo stesso ricorrente, privo degli indicati requisiti. (Conf 4448/87, mass n 453169).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)