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Sez. U, Sentenza n. 3569 del 02/08/1989 (Rv. 463536 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE - DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - IMPUGNAZIONI - SOTTOSCRIZIONE PERSONALE DEL RICORSO DA PARTE DI PROFESSIONISTA CANCELLATO DALL'ALBO SENZA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1989-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463536-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE - DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - IMPUGNAZIONI - SOTTOSCRIZIONE PERSONALE DEL RICORSO DA PARTE DI PROFESSIONISTA CANCELLATO DALL'ALBO SENZA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*

Il ricorso per Cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in quanto soggetto alle ordinarie regole del giudizio di legittimità, deve essere sottoscritto (art. 365 cod. proc. civ.) da avvocato che, ai sensi degli artt. 33 e 34 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, essendo iscritto nell'albo di un tribunale, sia altresì abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4 del R.d.l. citato. Pertanto, poiché innanzi alla suprema Corte la difesa personale è ammissibile solo se il ricorrente sia in possesso di entrambi i predetti requisiti, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la decisione del consiglio nazionale forense che abbia disposto la cancellazione dall'albo del ricorrente, qualora questi abbia sottoscritto personalmente l'atto di impugnazione, senza che del provvedimento consiliare, la cui esecutività non è sospesa dalla proposizione del ricorso (art. 56, comma quarto, R.d.l. citato), sia intervenuta la sospensione ad istanza dell'interessato. (V 4639/88, mass n 459526; (V 6417/82, mass n 424046; (V 3879/79, mass n 400343).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 34, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)