Sez. L, Sentenza n. 14830 del 14/07/2005 (Rv. 583063 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Privatizzazione delle imprese siderurgiche pubbliche - Sgravio contributivo ex artt. 1 e 3 d.l. n. 120 del 1989, convertito in legge n. 181 del 1989 - Condizioni di applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il beneficio dello sgravio contributivo - previsto, quale misura di sostegno e reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 d.l. 1 aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989 n. 181 spetta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del decreto, ai lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al decreto, ai lavoratori dipendenti delle imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione, e ai lavoratori dipendenti delle imprese a partecipazione statale i quali, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, siano passati alle dipendenze di altro datore di lavoro a seguito di trasferimento, totale o parziale, di azienda, a condizione che gli stessi siano fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale, e che siano stati assunti a tempo indeterminato (con richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto) da datori di lavoro "diversi" da quelli indicati nell'art. 1, ossia diversi dalle imprese a partecipazione statale di cui all'allegato elenco o in liquidazione, e quindi da datori di lavoro privati.
Riferimenti normativi: Legge 01/04/1989 num. 120 art. 1, Legge 01/04/1989 num. 120 art. 3, Legge 15/05/1989 num. 656 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)