Sez. L, Sentenza n. 1410 del 04/02/2002 (Rv. 552050 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Privatizzazione delle imprese siderurgiche pubbliche - Sgravio contributivo ex artt. 1 e 3 D.L. n. 120 del 1989, convertito nella legge n. 181 del 1989 - Applicabilità del beneficio ai lavoratori non titolari di trattamento CIGS prima del passaggio alle imprese cessionarie - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di misura di sostegno e reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, lo sgravio contributivo previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 D.L. n. 120 del 1989, convertito in legge n. 181 del 1989, non spetta in relazione a quei lavoratori che non si trovavano in regime di integrazione salariale prima di transitare, per effetto di trasferimento totale o parziale dell'azienda, alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dalle imprese siderurgiche a partecipazione statale, tanto dovendosi desumere sia da un'interpretazione letterale dell'art. 3 D.L. citato, sia dalla "ratio legis", intesa, nel passaggio dalla siderurgia pubblica alle imprese cessionarie, ad agevolare non queste ultime in via generalizzata, ma soltanto in relazione all'acquisizione di lavoratori in esubero.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/04/1989 num. 120 art. 1, Decreto Legge 01/04/1989 num. 120 art. 3, Legge 15/05/1989 num. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)