Sez. L, Sentenza n. 5628 del 05/05/2000 (Rv. 536161 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravio contributivo ex artt. 1 e 3 D.L. n. 120 del 1989 - Privatizzazione delle imprese siderurgiche pubbliche - Estensione dello sgravio anche ai contributi dovuti all'Inail per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Cessione dell'intero pacchetto azionario di un'impresa siderurgica in liquidazione ad un imprenditore privato da parte dell'IRI - Diritto dello sgravio - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Con riguardo al beneficio dello sgravio contributivo - previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 D.L. 1 aprile 1989, n. 120 (recante <<Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia>>), convertito nella legge 15 maggio 1989 n. 181, e riferentesi ai lavoratori dipendenti dalle imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione e a quelli transitati alle dipendenze di altro datore di lavoro <<a seguito di trasferimento totale o parziale dell'azienda>> - la quantificazione della contribuzione a carico del datore di lavoro, per un periodo di trentasei mesi, nella (più favorevole) misura fissa prevista per gli apprendisti - introdotta per favorire la privatizzazione della siderurgia pubblica - riguarda non solo i contributi dell'assicurazione generale obbligatoria, ma anche quelli dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sempre che si tratti di lavoratori, assunti a tempo indeterminato con richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto da datori di lavoro <<diversi>> da quelli di cui al menzionato art. 1. A tal fine - secondo un'interpretazione adeguatrice al canone costituzionale di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) - anche la cessione ad un imprenditore privato da parte dell'I.R.I. dell'intero pacchetto azionario di un'impresa siderurgica in liquidazione, (già) a partecipazione statale, comporta che l'impresa, una volta acquisita in tal modo dal cessionario, risulti <<diversa>>, e, quindi, sussiste il suddetto specifico presupposto per lo sgravio contributivo.
Riferimenti normativi: Legge 01/04/1989 num. 120 art. 1, Legge 01/04/1989 num. 120 art. 3, Decreto Legge 15/05/1989 num. 656 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)