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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25188 del 24/10/2017 (Rv. 647013 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Deposito della documentazione relativa alla situazione patrimoniale ex art. 15, comma 4, l.fall. - Omissione - Rilevanza probatoria - In danno del fallendo - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647013-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007), si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che a sua volta aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, in quanto aveva rilevato che il fallito aveva prodotto come documenti semplici fogli, privi di data e di ogni altra indicazione, e che i ricavi attestati riguardavano i soli ultimi due anni di attività, sebbene la società risultasse costituita molti anni prima della presentazione dell'istanza di fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 4, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)