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Sez. 3, Sentenza n. 516 del 22/01/1980 (Rv. 403901 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OBBLIGO DEL CONSULENTE - LIMITI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403901-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OBBLIGO DEL CONSULENTE - LIMITI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

L'Obbligo di comunicazione previsto, a carico del consulente tecnico di ufficio, dall'art 90, primo comma, disp att cod proc civ, riguarda soltanto la data d'inizio delle operazioni peritali e non anche le singole operazioni successive. La sua violazione importa, comunque, una nullita relativa, che resta sanata, se non dedotta nella prima difesa o istanza successiva al deposito della relazione del consulente. (Conf nella seconda parte, 2083/79, mass n 398463; (Conf sulla prima parte, 3838/78, mass n 393402; (Conf 3591/77, mass n 387191; (Conf 342/77, mass n 383886).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 190, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)