Sez. L, Sentenza n. 2083 del 10/04/1979 (Rv. 398463 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - MANCATO AVVISO DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - MANCATO AVVISO DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La nullita di una consulenza tecnica, per il mancato avviso ai consulenti di parte dell'inizio delle operazioni peritali, integra una nullita relativa che deve essere fatta nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, a norma dell'art 157 comma secondo, cod proc civ, altrimenti rimane sanata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)