Sez. L, Sentenza n. 2583 del 19/04/1984 (Rv. 434599 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INIZIO DELLE OPERAZIONI - OBBLIGATORIETÀ - SUCCESSIVE OPERAZIONI DA COMPIERE IN ORDINE ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO - RIPETIZIONE DELLE COMUNICAZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INIZIO DELLE OPERAZIONI - OBBLIGATORIETÀ - SUCCESSIVE OPERAZIONI DA COMPIERE IN ORDINE ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO - RIPETIZIONE DELLE COMUNICAZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il consulente tecnico d'ufficio, con riguardo agli accertamenti che sia autorizzato a compiere da solo (art. 194 cod. proc. civ.), è tenuto a dare comunicazione ai procuratori delle parti ed ai loro consulenti, ai sensi degli artt. 90 e 91 disp. Att. Cod. proc. civ., unicamente dell'inizio delle relative operazioni, senza dover ripetere analoga comunicazione per le singole successive operazioni dirette all'espletamento dell'incarico, e, pertanto, egli, ove, dopo il deposito della relazione peritale, gli siano richiesti chiarimenti dal giudice a fronte di rilievi critici del consulente di parte, non deve dare alcuna comunicazione a quest'ultimo per le nuove indagini da compiere all'uopo, che si inseriscono nel contesto di un contraddittorio tecnico già regolarmente istituito. (V 617/81, mass n 411109; (V 516/80, mass n 403901; (V 3838/78, mass n 393402).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)