Sez. 1, Sentenza n. 462 del 26/01/1990 (Rv. 464996 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - SOPRAVVENIENZA DI NUOVI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ - RICONOSCIMENTO DI UNA MAGGIORE INDENNITÀ - PRESUNZIONE DI COLPOSITÀ DELL'INADEMPIMENTO DELL'ESPROPRIANTE - DECORRENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - SOPRAVVENIENZA DI NUOVI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ - RICONOSCIMENTO DI UNA MAGGIORE INDENNITÀ - PRESUNZIONE DI COLPOSITÀ DELL'INADEMPIMENTO DELL'ESPROPRIANTE - DECORRENZA.*
Qualora, in esito al giudizio d'opposizione avverso la stima amministrativa dell'indennità di espropriazione, l'inadeguatezza di tale stima discenda dalla sopravvenienza di una nuova regola determinativa, per effetto di "ius superveniens" retroattivo, ovvero di pronuncia di illegittimità costituzionale dei criteri applicati (nella specie, sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, implicante, per le espropriazioni di aree edificabili disposte a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, l'applicabilità della regola del valore venale di cui all'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359), la presunzione di colposità dell'inadempimento dell'espropriante, in ordine alla maggiore somma riconosciuta all'espropriato, anche ai fini della responsabilità risarcitoria di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ., va affermata a partire dalla data dell'indicato mutamento del quadro normativo il quale esige un'iniziativa dello espropriante medesimo per un adeguamento dell'ammontare dell'indennità. (V 806/89, mass n 461825; (V 3545/88, mass n 458868).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)