diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3545 del 21/05/1988 (Rv. 458868 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI AREA FABBRICABILE - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AUMENTO DELL'INDENNITÀ PER EFFETTO DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CONSEGUENTE OPERATIVITÀ DELL'ART. 39 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - DIFETTO DI COLPA DELLA AMMINISTRAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PENDENZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ALL'EPOCA DELLA STIMA DELL'INDENNITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458868-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI AREA FABBRICABILE - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AUMENTO DELL'INDENNITÀ PER EFFETTO DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CONSEGUENTE OPERATIVITÀ DELL'ART. 39 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - DIFETTO DI COLPA DELLA AMMINISTRAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PENDENZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ALL'EPOCA DELLA STIMA DELL'INDENNITÀ - IRRILEVANZA.*

Qualora l'indennità per l'espropriazione di area edificabile, determinata dall'amministrazione in conformità dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, venga aumentata in esito al giudizio d'opposizione, a seguito della sopravvenuta declaratoria di parziale incostituzionalità di detta norma (sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980) e della conseguente operatività dei criteri di cui all'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, il difetto di colpa dell'amministrazione medesima, anche al fine della esclusione della sua responsabilità risarcitoria verso l'espropriato per il ritardato pagamento di detta maggior somma (art. 1224 secondo comma cod. civ.), può essere ravvisato indipendentemente dal fatto che, già all'epoca della stima dell'indennità, in Sede amministrativa, era pendente questione di legittimità del citato art. 16, e che, ciò nonostante, non sia stato dilazionato lo "iter" del procedimento espropriativo, dovendosi il comportamento di essa debitrice valutare alla stregua della normativa vigente al momento di detta stima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)