Sez. 1, Ordinanza n. 6693 del 09/05/2002 (Rv. 554285 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Trasferimento della sede legale della società - Presunzione di coincidenza con la sede effettiva - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai fini della corretta individuazione del tribunale territorialmente competente a conoscere della domanda di fallimento di società commerciale, ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell'ente opera, nel caso di trasferimento, con riferimento alla sede precedente, e non a quella successiva al trasferimento stesso, nei casi seguenti: a) quando il trasferimento sia temporalmente vicino all'istanza di fallimento, e quindi compreso in epoca in cui debba considerarsi già manifestata o quantomeno imminente la crisi economica dell'impresa, atteso che in tale evenienza, poiché viene a mancare un collegamento con una qualsiasi evoluzione delle esigenze dell'impresa stessa, il trasferimento della sede diviene equivoco (se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza territoriale) e non consente, dunque, di fondare alcuna presunzione su di esso; b) quando vi è la prova che al trasferimento della sede non corrisponde un reale trasferimento del centro propulsore dell'impresa; c) quando, infine, al compimento delle formalità inerenti al trasferimento non si accompagna l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa nella nuova sede.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)