Sez. 1, Ordinanza n. 5570 del 15/03/2005 (Rv. 580141 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Sede principale dell'impresa - Presunzione di coincidenza con la sede legale - Superamento della presunzione - Trasferimento della sede legale dopo la presentazione dei ricorsi di fallimento - Rilevanza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai sensi dell'art. 9 della legge fall., la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo ove l'impresa ha il suo centro direttivo ed amministrativo, che non necessariamente coincide con il luogo ove l'attività è concretamente esercitata e che, di regola, per le società, si deve presumere coincidente con quello della sede legale; la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell'ente opera, nel caso di trasferimento, con riferimento alla sede precedente, e non a quella successiva al trasferimento stesso, qualora il trasferimento sia avvenuto successivamente alla presentazione dei ricorsi di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)