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Sez. L, Sentenza n. 1958 del 05/07/1974 (Rv. 370187 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - AMBITO DEL DIVIETO - SCRITTURA DI TERZI O DI UNA SOLA PARTE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370187-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - AMBITO DEL DIVIETO - SCRITTURA DI TERZI O DI UNA SOLA PARTE - INAPPLICABILITA.*

Il divieto di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto di un atto scritto, si riferisce esclusivamente ai documenti contrattuali formati con l'intervento di tutte le parti interessate, e non alle scritture provenienti da una sola parte o da terzi. (nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile la prova per testi in contrasto con il contenuto di una licenza di Esercizio commerciale e con le dichiarazioni rese all' INPS dal titolare della licenza). (V 223'73, mass n 362058; 821'71, mass n 350658).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)