Sez. 1, Sentenza n. 821 del 24/03/1971 (Rv. 350658 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO - PATTI CONTRARI - INAMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - SEMPLICE SCRITTURA CONTABILE - AMMISSIBILITA DELLA PROVA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO - PATTI CONTRARI - INAMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - SEMPLICE SCRITTURA CONTABILE - AMMISSIBILITA DELLA PROVA.*
L'art 2722 cod civ, vietando la prova testimoniale di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, mira ad impedire che i rapporti giuridici fra le parti di negozi, documentalmente provati, possano essere alterati da una prova per testi, che non offre la garanzia di veridicita di quella documentale, con conseguente pericolo della sicurezza e stabilita delle controprestazioni. Ma il documento, cui fa riferimento la norma predetta, deve avere un contenuto negoziale, deve cioe essere uno scritto formato con la partecipazione di entrambe le parti. Tale carattere non puo riconoscersi alla semplice scrittura contabile. (V 2553'70, mass n 348888' 2264'69, mass n 341644' 609'69, mass n 338829).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)