Sez. 2, Sentenza n. 223 del 24/01/1973 (Rv. 362058 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - AMBITO DEL DIVIETO - SCRITTURA DI TERZI O DI UNA SOLA PARTE - INAPPLICABILITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - AMBITO DEL DIVIETO - SCRITTURA DI TERZI O DI UNA SOLA PARTE - INAPPLICABILITA.*
Il divieto di provare con testimoni fatti aggiunti o contrari al contenuto di un documento si riferisce esclusivamente ad un documento contrattuale, ossia a quello formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione. Tale divieto non opera ove si tratti di scrittura proveniente da una sola parte o da terzi. (Conf 2264/69, mass n 341644).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)