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Sez. L, Sentenza n. 3678 del 27/05/1983 (Rv. 428579 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - CONTRATTO APERTO ALL'ADESIONE DI SOGGETTI NON ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - ADESIONE ANCHE TACITA - "PER FACTA CONCLUDENTIA" - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428579-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - CONTRATTO APERTO ALL'ADESIONE DI SOGGETTI NON ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - ADESIONE ANCHE TACITA - "PER FACTA CONCLUDENTIA" - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*

Il contratto collettivo di lavoro è un contratto aperto all'adesione di soggetti non iscritti alle associazioni stipulanti, la quale può avvenire anche tacitamente, per facta concludentia, quale la pratica applicazione delle relative clausole, ma non può desumersi esclusivamente dall'Onere imposto (art. 14 della legge 29 aprile 1949 n. 264) all'ufficio di collocamento di accertarsi, nell'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, che le condizioni offerte ai nuovi assunti sono conformi alle tariffe e ai contratti collettivi, mentre grava esclusivamente sulla parte che di questi invoca l'efficacia, l'Onere di provare la sussistenza dei suddetti presupposti di fatto. (V 190/81, mass n 410598; (V 4611/79, mass n 401129; (V 3867/78, mass n 393441).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)