Sez. L, Sentenza n. 7280 del 23/09/1987 (Rv. 455372 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI D'APPLICAZIONE - IMPRENDITORE SVOLGENTE DISTINTE ATTIVITÀ AVENTI CARATTERE AUTONOMO - ISCRIZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE STIPULANTE O SUA ADESIONE AL CONTENUTO DI UN CONTRATTO RELATIVAMENTE AD UNA SOLTANTO DI DETTA ATTIVITÀ - CONSEGUENZE - ASSOGGETTAMENTO DEI RAPPORTI CONCERNENTI LE ALTRE ATTIVITÀ AD UNA PROPRIA AUTONOMA DISCIPLINA - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI D'APPLICAZIONE - IMPRENDITORE SVOLGENTE DISTINTE ATTIVITÀ AVENTI CARATTERE AUTONOMO - ISCRIZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE STIPULANTE O SUA ADESIONE AL CONTENUTO DI UN CONTRATTO RELATIVAMENTE AD UNA SOLTANTO DI DETTA ATTIVITÀ - CONSEGUENZE - ASSOGGETTAMENTO DEI RAPPORTI CONCERNENTI LE ALTRE ATTIVITÀ AD UNA PROPRIA AUTONOMA DISCIPLINA - LEGITTIMITÀ.*
L'inderogabilità dei criteri dettati, per l'individuazione del contratto collettivo applicabile, dall'art. 2070 cod. civ. - secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, che, ove eserciti distinte attività aventi carattere autonomo, è soggetto per ciascuna alla correlativa disciplina - non comporta che la disciplina collettiva individuata secondo i criteri anzidetti sia vincolante, ove si tratti di contratti collettivi postcorporativi privi di efficacia erga omnes, per l'imprenditore che non sia iscritto all'organizzazione dei datori di lavoro stipulante o che non abbia successivamente aderito, anche per facta concludentia, ai suindicati contratti collettivi di diritto comune. Ne consegue la legittimità del comportamento dell'imprenditore che per una delle distinte ed autonome attività esercitate sia - in ragione della sua iscrizione all'organizzazione stipulante o di una sua successiva adesione, espressa o tacita, al contenuto del contratto collettivo concernente quell'attività - soggetto alle relative clausole e per altra attività non sia invece soggetto a contrattazione collettiva di sorta, e di conseguenza regoli autonomamente i relativi rapporti di lavoro dei dipendenti che vi sono addetti. (V 3877/84, mass n 435819; (V 7433/83, mass n 432046; (V 6652/83, mass n 431374; (V 3678/83, mass n 428579; (V 1631/83, mass n 426168; (V 986/83, mass n 425751).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)