Sez. 6, Sentenza n. 11462 del 21/09/1994 Ud. (dep. 17/11/1994) Rv. 200798 - 01
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice di appello - Divieto di "reformatio in peius" | Reati uniti dal vincolo della continuazione - Proscioglimento in appello per il reato ritenuto più grave in primo grado - Pena base più alta di quella quantificata dal primo giudice - Pena complessiva minore di quella comminata in primo grado - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Fattispecie: concorso tra il reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice di appello - Divieto di "reformatio in peius"
Il divieto di "reformatio in pejus", così come regolato dall'art. 597, quarto comma cod. proc. pen., impone al giudice di appello di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata qualora sia accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o reati concorrenti anche se unificati dal vincolo della continuazione. In particolare, quando venga meno, su appello del solo imputato e in ipotesi di condanna per due reati unificati dalla continuazione, quello in primo grado ritenuto di maggiore gravità, il giudice di appello non può, per detto unico reato, assumere come pena base una pena di entità maggiore di quella determinata in primo grado per il reato escluso, ancorché la pena complessiva inflitta, per la più favorevole incidenza delle circostanze attenuanti, risulti di minore entità. (Fattispecie in tema di concorso tra reato di resistenza e di oltraggio. La Corte ha annullato la sentenza di appello che, prosciogliendo l'appellante per il reato di resistenza, ritenuto in primo grado più grave e utilizzato quale riferimento per la quantificazione della pena base, aveva computato la pena complessiva partendo da una pena base più alta di quella quantificata dal primo giudice pur se pervenendo, per il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti, ad una pena complessiva minore di quella comminata in primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)