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Sez. 4, Sentenza n. 25322 del 11/05/2004 Ud. (dep. 07/06/2004) Rv. 228933 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Continuazione - Reato più grave - Assoluzione su appello del solo imputato - Rideterminazione della pena base - Obblighi del giudice.
Stato
decisa il 2004-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228933-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il divieto di "reformatio in pejus", così come regolato dall'art. 597, quarto comma cod. proc. pen., impone al giudice di appello di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata qualora sia accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o reati concorrenti anche se unificati dal vincolo della continuazione. In particolare, quando venga meno, su appello del solo imputato e in ipotesi di condanna per due reati unificati dalla continuazione, quello in primo grado ritenuto di maggiore gravità, il giudice di appello non può, per detto unico reato, assumere come pena base una pena di entità maggiore di quella determinata in primo grado per il reato escluso, ancorché la pena complessiva inflitta, per la più favorevole incidenza delle circostanze attenuanti, risulti di minore entità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)