Sez. 3, Sentenza n. 42361 del 18/09/2013 Cc. (dep. 15/10/2013) Rv. 257731 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Elemento oggettivo - Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria successiva al frazionamento e alla vendita dei terreni - Rilevanza - Effetti - Permanenza del reato - Fattispecie.
EDILIZIA - IN GENERE
Il reato di lottizzazione abusiva è integrato già con il frazionamento e la vendita dei terreni e può proseguire con la successiva esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, poiché queste compromettono ulteriormente le scelte di pianificazione dell'assetto urbanistico riservate alla pubblica amministrazione. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che il concorso nel reato del venditore lottizzatore permane sino a quando continua l'attività edificatoria degli acquirenti, anche se successiva all'alienazione dei lotti).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)