Sez. 3, Sentenza n. 37639 del 15/02/2024 Ud. (dep. 14/10/2024) Rv. 287047-01
EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Contravvenzione di lottizzazione abusiva - Elemento soggettivo - Compimento doloso o colposo di attività di trasformazione dei terreni o di
EDILIZIA - IN GENERE
atti giuridici finalizzati all’edificazione - Sufficienza - Volontà di vanificare le finalità di tutela del territorio - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di lottizzazione abusiva, è sufficiente, per la sussistenza dell'elemento soggettivo, il compimento, a titolo doloso o colposo, di attività finalizzate alla trasformazione di terreni, implicanti l'avvio di opere edilizie o di urbanizzazione ovvero anche soltanto di atti giuridici funzionali all'edificazione, in consapevole violazione delle prescrizioni imposte da strumenti urbanistici vigenti o adottati o, comunque, stabilite dalle leggi statali o regionali, senza che sia altresì necessaria la volontà dell'agente di vanificare le finalità di tutela del regolare assetto del territorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquirente del terreno a fini edificatori che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone, colposamente, in una situazione di inconsapevolezza, che fornisce un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore). (Vedi: Sez. U, n. 2720 del 1990, Rv. 183494-01 e Sez. U, n. 4708 del 1992, Rv. 190829-01).
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C) CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 com. 4, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B) CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)