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Sez. 3, Sentenza n. 37572 del 14/05/2013 Cc. (dep. 13/09/2013) Rv. 256511 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Strutture abitative mobili - Integrazione del reato - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256511-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di lottizzazione abusiva, l'attività rilevante ai fini urbanistici e edilizi è data dal carattere permanente della modifica apportata all'assetto del territorio, sempre riscontrabile quando l'opera realizzata è destinata a soddisfare un'esigenza non transeunte, indipendentemente dalla natura dei materiali adoperati, dalle caratteristiche costruttive o dalla sua agevole rimovibilità. (Fattispecie di frazionamento di area di campeggio in seicento piazzole, di cui più di cento occupate da case mobili poggiate su blocchi di cemento e stabilmente allacciate alle reti dei servizi primari e secondari).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)