Sez. 3, Sentenza n. 2906 del 28/11/1997 Ud. (dep. 07/03/1998) Rv. 210460 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Illegittimità della concessione - Controllo del giudice - Disapplicazione della concessione - Esclusione - Configurabilità del reato di cui all'art 20 lett a) legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Violazione macroscopica - Necessità.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In caso di concessione edilizia illegittima il giudice penale non può disapplicare la concessione ed equiparare i lavori a quelli eseguiti in assenza di concessione ed integranti, pertanto, il reato di cui all'art. 20 lett b) legge 28 febbraio 1985 n.47. Tuttavia le opere eseguite in base a concessione edilizia illegittima, per l'obbligo di conformità alle norme urbanistiche introdotto con l'art. 6 legge n.47, possono integrare il reato di cui alla lett.a) stesa legge. In tale caso, per la presunzione di legittimità degli atti amministrativi e per la esigenza di certezza dei rapporti giuridici che da essi derivano, deve escludersi l'elemento soggettivo della contravvenzione di cui all'art. 20 lettera a) quando la violazione della norma urbanistica, derivante da legge, da regolamento o da strumento urbanistico, non sia grossolana o macroscopica.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)