Sez. 5, Sentenza n. 7294 del 05/05/1997 Ud. (dep. 25/07/1997) Rv. 208244 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE | Dichiarazioni del teste - Precedenti e dibattimentali - Divergenza - Valutazione - Criteri.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE
A norma dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 500 cod. proc. pen., è legittimo, ai fini della valutazione della credibilità del testimone, il giudizio comparativo tra dichiarazioni precedenti e dichiarazioni dibattimentali divergenti. Le dichiarazioni precedenti, però, non sono mai, di per sè, prova dei fatti in esse affermati, potendo solo concorrere a formare il legittimo convincimento del giudice, se desunto anche da altri elementi di riscontro, acquisiti nel corso del dibattimento, o "aliunde", da "situazioni" compromettenti la genuinità dell'esame o da circostanze specifiche, idonee a dimostrare che il soggetto è stato costretto, con violenza o minaccia, o indotto, con l'offerta di denaro o la promessa di altra utilità, a non testimoniare o a dichiarare il falso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)